Il Testo unico del Vino

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Finalmente la legge: Il testo unico del vino

TESTO UNICO DELLA VITE E DEL VINO
CAPO I
DEFINIZIONI
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI
Articolo 1.
Denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta
1. Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013.
2. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge.
Articolo 2.
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.
2. Il nome della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all’articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
Articolo 3.
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dall'Unione europea. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d’origine contrôlée» e «Appellation d’origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella Regione Valle d’Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia.
3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L’indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dall'Unione europea. La menzione «Vin de pays» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d’Aosta, di bilinguismo francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38. 4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea o alla relativa sigla DOP e IGP.
Articolo 4.
Ambiti territoriali
1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e dell'Unione europea sui vini IGP.
4. Per i vini a DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione e delle sottozone di cui al comma 2, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista positiva, a condizione che il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni o frazioni o zone amministrative, oppure ad aree geografiche locali definite. La lista positiva delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione può essere indicata nei disciplinari di produzione oppure in un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle è tenuta le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La gestione della lista positiva può essere delegata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi
dell’articolo 37 della presente Legge.
5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici di sciplinari di produzione.
Articolo 5.
Coesistenza di una o più DO o IG nell’ambito del medesimo territorio
1. Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.
2. È consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o
DOC, purché i vini DOCG:
a)siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
b)riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
Articolo 6.
Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione
1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo
schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b)un anno per i vini bianchi;
c)un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodomartinotti/charmat);
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le
denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l’immissione al consumo
del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia
concluso il periodo minimo di invecchiam
ento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore» è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative
più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia
non cla
ssificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per
cento, nonché:
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5% vol
.
;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al co
nsumo superiore di almeno 0,5% vol.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le
denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione
novello, né alla menzione riserva.
6. La m
enzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti,
prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente
(
DM 13 agosto 2012)
.
7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie
dei vini a DOCG, DOC
e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini di uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite»,
ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente
condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è at
tribuita alla categoria dei vini a IGT,
fatto salvo per le denominazioni preesistenti.
8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale
può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DO
P ottenuti dalla
superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella
denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14 ed a condizione che la
vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separa
tamente e che sia previsto un apposito
elenco positivo tenuto e aggiornato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano La
gestione dell’elenco può essere delegato ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 37,
comma 4 della
presente
le
gge.
E' consentito l'uso dei marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso, preesistenti al 1°
agosto 2011, contenenti la menzione vigna o i suoi sinonimi
.
9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in
etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari
tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizza
nti,
devono obbligatoriamente indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.
11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la
menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici dis
ciplinari di produzione,
nell’ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione,
nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.
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TITOLO II
ALTRE DEFINIZIONI
Articolo 7.
Al
tre categorie di vini e mosti
1. Ad integrazione delle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, sono stabilite
le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:
a) per "mosto cotto" si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto
mediante
eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a
normale pressione atmosferica;
b) per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione
alcolica
è
stata ostacolat
a mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri
trattamenti e pratiche consentiti;
c) per "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante
pratiche enologiche consentite dalle disposizioni
vigenti;
d) per "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve
nere di
Vitis V
inifera
con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto,
oppure reso solido con trattamenti fisici.
2. Sono altr
esì stabilite le seguenti definizioni:
a) per "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente
sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due
volte il diametro del cor
po rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro
materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato "pulcianella"
è
riservato ai
vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzat
i;
b) per "bottiglia marsala" si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo
approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato
"collo oliva". Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o m
eno accentuata.
L'altezza totale
è
di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa
tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala
è
riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi;
c) per "fiasco toscano" si intende
un recipiente in vetro costituito da un corpo avente
approssimativamente la forma di un
ellissoide
di rotazione, raccordato secondo il suo asse
maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non
è
inferiore alla metà e non
è
superiore a tre vol
te il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro
materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente
concavo. Il fiasc
o toscano è riservato ai vini a
indicazione geografica tipica (IGT),
a
denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita
(DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
Articolo 8.
Vitigno autoctono italiano
1. E' definito
"vitigno autoctono italiano" il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche
delimitate del territorio nazionale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni
autoctoni italiani sul territorio d
i competenza. A tale fine esse verificano la permanenza della
6
coltivazione per un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione sul territorio, il nome, la
descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.
3. Le Regioni e le Provinc
e autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di
cui al comma 2 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero delle politiche ag
ricole, alimentari e forestali
esaminata la documentazione e
accertata la sua
rispondenza alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, provvede alla iscrizione del
vitigno di cui al comma 1 nel Registro nazionale delle varietà di viti, di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, con l'i
ndicazione "vitigno
autoctono italiano".
5. Il vitigno di cui al comma 1
è
iscritto con l'indicazione del nome storico tradizionale, di
eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell'acino e della zona di
coltivazione di riferimento.
6. L'uso del vitigno di cui al comma 1 e dei suoi sinonimi può essere soggetto a limitazione
nella designazione e nella presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito
dei relativi disciplinari di produzione di cui al decreto legislativo
61 del
l
'8 aprile 2010.
7. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio e con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Articolo 9
Produzione di mosto cotto
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato IA del Reg. 606/09 e successive
modificazioni,
negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto
o indiretto del mosto o del
mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli
stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico
tradizionale di Modena e di Reggio Emilia.
2. E' altresì ammessa, previa comunicazione al com
petente ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determina con proprio provvedimento
le condizioni e l
e modalità operative per l'autorizzazione
al
la produzione.
Articolo 10.
Altre bevande derivate dall'uva
1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle
seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella
propria etichettatura, designazione,
presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite,
l'uva, il mosto o il vino:
a) le bevande indicate nel regolamento (UE) n.1308/2013 e successive modificazioni;
b) le bevande a
base di prodotti indicati nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive
modificazioni, e previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 e successive modificazioni e dal
regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni;
c) lo sciroppo o il succo d'uva;
d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;
e) l'uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa;
f) le marmellate o le gelatine o le confetture di uva.
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Capo III
PRODUZIONE DEI MOSTI, DEI VINI E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA
VINIFICAZIONE
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 13.
Planimetria dei locali
1. Ai fini della presente legge si intendono per
cantine o stabilimenti enologici i locali e le
relative pertinenze destinati alla produzione e/o alla detenzione dei prodotti del settore
vitivinicolo, come definiti nella vigente normativa comunitaria, nonché dei vini aromatizzati,
bevande aromatizzate a
base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, ad
eccezione degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come
ingrediente nella preparazione di altri prodotti alimentari
2. I titolari di stabilimenti en
ologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati
dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell’ICQRF la planimetria dei
locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la prima collocazione di tutti i
recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante
per ogni recipiente il numero identificativo che lo contradd
istingue e la sua capacità.
3. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve
essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o PEC ovvero tramite consegna diretta in duplice
copia, una delle quali viene resti
tuita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio
periferico dell’ICQRF ricevente.
4. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli uffici periferici
dell’ICQRF, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro
presentate dai soggetti obbligati.
5. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del
comma 2, come l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari o cambi di
destinazione d’uso, deve essere
immediatamente comunicata al competente ufficio periferico
dell’ICQRF tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC o sistemi equipollenti
riconosciuti.
6. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consent
ito senza
obbligo di comunicazione.
7. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni
nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli
organismi di vigilanza.
Articolo 14.
Determinazione del periodo vendemmiale e delle
fermentazioni
1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere uva ed effettuare le fermentazioni e le
rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre
di ogn
i anno.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare annualmente specifici
provvedimenti modificativi del periodo indicato.
2. Con proprio provvedimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi della
vigente normativa comunitaria autorizzano annualmente l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente
fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzioni
di vini
con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini
spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
3. Le fermentazioni, che avvengono al di fuori del periodo sta
bilito ai sensi del comma 1,
devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax, PEC o sistemi
equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’ICQRF.
4. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 è consentita, senza obb
ligo di comunicazione,
qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata
in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, dei mosti
parzialmente fermentati in versione fr
izzante, e dei vini con la menzione tradizionale vivace
nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
5. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i particolari vini per i quali,
al di fuori del periodo s
tabilito ai sensi del medesimo comma 1, è consentito effettuare le
fermentazioni e/o rifermentazioni dei mosti e dei vini.
Articolo 15.
Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di
vino, preparazione
del vinello
1. La
detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo
giorno dalla fine del periodo di c
ui al comma 1 e 5 dell’art.14.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro sotto controllo previsti dalla vigente
normat
iva comunitaria e nazionale, e per le vinacce destinate ad altri usi, ivi compresi quelli per
l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla
trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate dir
ettamente alle
distillerie riconosciute.
3. È consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa
autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico
dell’ICQRF al
quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della
sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti
oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito
è comunque
subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, redatti secondo le norme comunitarie e
nazionali in vigore per i prodotti vitivinicoli.
4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazi
one
dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti
industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell’ICQRF competente in base al luogo di
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida p
er una campagna
vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto
giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione
sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA
, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione
delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna
vitivinicola di riferimento.
5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate
con le
sostanze rivelatrici prescritte con decreto
del Ministro delle
politiche agricole e forestali
DM 31
luglio 2006 e ss.
m
m
con il quale sono altresì stabilite le modalità da osservare per l'impiego
delle sostanze denaturanti.
10
6. Le fecce e le vinacce p
ossono essere utilizzate per usi alternativi alla distillazione così definiti
con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, DM 27 novembre 2008
e ss.mm
.
7
. La preparazione del vinello è consentita:
a) presso le distillerie e
gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non
superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 e
ttolitri e che
siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.
Articolo 16.
Comunica
zione preventiva di lavorazioni
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini
aromatizzati, di bevande
aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli, di vini spumanti elaborati con saccarosio, altri prodotti vinicol
i autorizzati con
decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
, può essere effettuata anche in
st
abilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito
l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dalla
vigente normativa comunitaria per la preparazione di tali prodotti, s
oltanto a condizione che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla
lavorazione, al competente ufficio periferico dell’ICQRF. Il saccarosio, l'acquavite di vino,
l'alcol e gli altri prodotti consentiti devono e
ssere conservati in luoghi deputati ed accessibili al
controllo del predetto ufficio periferico.
2. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti elaborati con saccarosio
sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati d
al comma 1, nonché le elaborazioni
di vini frizzanti, purché tali elaborazioni vengano preventivamente comunicate seguendo la
procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le
elaborazioni di vino spumante.
Articolo 17.
Sostanze vietate
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o
intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o
fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sos
tanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di
appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nel
provvedimento di cui all'articolo 6 comma 7;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, qua
li aromi, additivi, coloranti, salvo i
casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente
legge;

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